quanto deve distare il box dalla casa?

Agenzia delle Entrate Risposta n. 33 Roma, 19 gennaio 2021. Risposta ad interpello.

L'agenzia ritiene che non  sono integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non può essere riconosciuta l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, quando non sussiste il requisito della "prossimità" tra box auto e prima casa.

L'Istante rappresenta nell'interpello di essere comproprietario per la quota di un sesto di un appartamento sito nel Comune Alfa e di essere promissario acquirente di un box auto situato nel medesimo Comune.

I due immobili si trovano a una distanza di circa 1300 metri (percorso stradale) e l'Istante precisa che "è sua abitudine usare una biciletta elettrica pieghevole".

Lo stesso dichiara che lavora nel comune Alfa come docente e durante il periodo di attività didattica (15 settembre - 15 giugno), il suddetto appartamento costituisce il proprio domicilio.

Nell'interpello, l'Istante aveva richiesto se il box auto da acquistare potesse essere destinato a pertinenza della descritta abitazione e se avrebbe potuto avvalersi della disposizione di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, considerando come base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali il valore del box auto determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del d.P.R. 131 del 1986.

 

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