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cessione cubatura

* Cassazione, ordinanza 4 gennaio 2025, n. 103, sez. V

Art. 67 TUIR- Cessione terreno edificabile e volumetria di limitrofo terreno- Esclusa assimilazione fra cessione di cubatura e costituzione di diritto reale di godimento

Va ricordato che secondo le Sezioni Unite “la cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; – non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art.1350 cod. civ.; – trascrivibile ex art. 2643, n. 2 bis cod. civ.”. Ne deriva che l’assimilazione operata dall’Agenzia fra cessione della cubatura e costituzione di un diritto reale di godimento deve ritenersi non corretta, e di ciò ha addirittura preso atto l’ente impositore a mezzo di propri atti di prassi, tanto che esso, con risposta a interpello n. 69/2023, ha affermato esplicitamente come “la tesi dell’assimilazione della cessione di cubatura ad un trasferimento di un diritto reale (…) debba considerarsi superata”, avvicinandola piuttosto ai redditi diversi, la cui tassazione non forma peraltro oggetto del presente processo.