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Il testo aggiornato al 2025 della legge

Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2010, n. 53.

Epigrafe
Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28[1] [3]
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. [2]
Note:
[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2010, n. 53.
[2] Vedi, anche, la Del. 21 aprile 2011, n. 161/2011 e la Del. 21 aprile 2011, n. 162/2011 .
[3] Vedi, anche, l'art. 66-quater, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 , come sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 , a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014 .

 

Preambolo
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Controversie oggetto di mediazione
CAPO II
Del procedimento di mediazione
Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
Art. 4 Accesso alla mediazione
Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
Art. 5-bis Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
Art. 5-ter Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio
Art. 5-quater Mediazione demandata dal giudice
Art. 5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione
Art. 5-sexies Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
Art. 6 Durata
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
Art. 8 Procedimento
Art. 8-bis Mediazione in modalità telematica
Art. 8-ter Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto
Art. 9 Dovere di riservatezza
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale
Art. 11 Conclusione del procedimento
Art. 11-bis Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
Art. 12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
Art. 13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
Art. 14 Obblighi del mediatore
Art. 15 Mediazione nell'azione di classe
CAPO II-bis
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale
Art. 15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
Art. 15-ter Condizioni reddituali per l'ammissione
Art. 15-quater Istanza per l'ammissione anticipata
Art. 15-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato
Art. 15-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata
Art. 15-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma
Art. 15-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato
Art. 15-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
Art. 15-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
Art. 15-undecies Disposizioni finanziarie
CAPO III
Organismi di mediazione ed enti di formazione
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
Art. 16-bis Enti di formazione
Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità
Art. 18 Organismi presso i tribunali
Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
CAPO IV
Disposizioni in materia fiscale e informativa
Art. 20 Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
Art. 21 Informazioni al pubblico
CAPO V
Abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie
Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Art. 23 Abrogazioni
Art. 24 Disposizioni transitorie e finali
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 [4] , recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Note:
[4] NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 19 giugno 2009, n. 69».
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
In vigore dal 21 agosto 2013
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; [6]
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 .
Note:
[6] Lettera così sostituita dall’art. 84, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 .
Art. 2 Controversie oggetto di mediazione
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.[7]

Note:
[7] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
CAPO II
Del procedimento di mediazione
Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.[8]

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.[9]

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter.[10]

Note:
[8] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[9] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[10] Comma modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 4 Accesso alla mediazione
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.[12]

2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.[13]

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.[11]

Note:
[11] Comma sostituito dall’art. 84, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti
[12] Comma sostituito dall’art. 84, comma 1, lett. 0b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[13] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo[14]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.[18]

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.[16]

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ;
d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 [17] .
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile ;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile ;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile ;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 [15] .
Note:
[14] Articolo modificato dall’art. 84, comma 1, lett. b), c), c-bis), d) ed e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'art. 1-bis, comma 2, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 , dall’art. 11-ter, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , e dall’art. 2, comma 10, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 4, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 68/2018 . Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Peraltro, il presente articolo era stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 , che aveva aggiunto il comma 6-bis, e dall’art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , che aveva sostituito il comma 1; tali modifiche non sono state confermate dalle rispettive leggi di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10 e L. 9 agosto 2013, n. 98 ).
[15] Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28 ; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023 .
[16] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[17] Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[18] Vedi, anche, l’art. 42, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 .
Art. 5-bis Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo[19]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Note:
[19] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 5-ter Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio[20]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile . In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa. [21]

Note:
[20] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[21] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 5-quater Mediazione demandata dal giudice[22]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.[23]

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Note:
[22] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[23] Comma così modificato dall’art. 1 , comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
Art. 5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione[24]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

Note:
[24] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 5-sexies Mediazione su clausola contrattuale o statutaria[25]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Note:
[25] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 6 Durata[26]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Note:
[26] Articolo modificato dall’art. 84, comma 1, lett. f) ed f-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente articolo è stato sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2024 .
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-qua-ter, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 . [27]

Note:
[27] Comma sostituito dall’art. 84, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 8 Procedimento[28]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.[29]

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile .

Note:
[28] Articolo modificato dall'art. 2, comma 35-sexies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , e dall’art. 84, comma 1, lett. h) e i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Peraltro, il presente articolo era stato ulteriormente modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 ; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10 ).
[29] Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 8-bis Mediazione in modalità telematica[30]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005 .

Note:
[30] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 8-ter Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto [31]
In vigore dal 24 gennaio 2025
1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Note:
[31] Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 9 Dovere di riservatezza
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.[32]

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Note:
[32] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale
In vigore dal 20 marzo 2010
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11 Conclusione del procedimento[33]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.[34]

4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.[35]

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.[36]

6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.[37]

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile , per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Note:
[33] Articolo modificato dall’art. 84, comma 1, lett. l), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[34] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[35] Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[36] Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[37] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 11-bis Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche[38]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .[39]

Note:
[38] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[39] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile . L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.[40]

1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. [41]

1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.[43]

2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.[42]

Note:
[40] Comma modificato dall’art. 84, comma 1, lett. m), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 5, comma 4-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , e sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), nn. 1.1) e 1.2), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[41] Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[42] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[43] Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 12-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione[44]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile .

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.[45]

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Note:
[44] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[45] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione[47] [46]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.[48]

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Note:
[46] Articolo così sostituito dall’art. 84, comma 1, lett. n), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 .
[47] Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[48] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 14 Obblighi del mediatore
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.[49]
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Note:
[49] Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. r), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 15 Mediazione nell'azione di classe
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840- bis del codice di procedura civile , la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.[50]

Note:
[50] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. s), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
CAPO II-bis
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale[51]
Art. 15-bis Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità[52]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.[53]

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Note:
[51] Il Capo II-bis, comprendente gli articoli da 15-bis a 15-undecies, è stato inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[52] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a) e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[53] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. o), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 15-ter Condizioni reddituali per l'ammissione[54]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .

Note:
[54] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 15-quater Istanza per l'ammissione anticipata[55]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78 , comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 , e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

Note:
[55] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 15-quinquies Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato[56]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.[57]

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .[58]

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.[59]

3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.[60]

Note:
[56] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[57] Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[58] Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[59] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 3), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[60] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 4), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 15-sexies Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata[61]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 .

Note:
[61] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 15-septies Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma[62]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.[63]

5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 .

Note:
[62] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[63] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 15-octies Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato[65]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206 , sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità. [64]

Note:
[64] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1 agosto 2023 .
[65] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 15-novies Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto[66]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 .

Note:
[66] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 15-decies Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza[67]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 .

2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .

Note:
[67] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 15-undecies Disposizioni finanziarie[68]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206 .

Note:
[68] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , che ha inserito l’intero Capo II-bis, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
CAPO III
Organismi di mediazione ed enti di formazione[69]
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori [78]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:

a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;[74]
b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;[75]
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.[71]
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.[71]

2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. [76] [79]

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.[72]

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense . Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [70]

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.[73]

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. [77]

Note:
[69] Rubrica così modificata dall’art. 7, comma 1, lett. u), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Organismi di mediazione».
[70] Comma inserito dall’art. 84, comma 1, lett. o), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. v), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[71] Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. v), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[72] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. v), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[73] Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. v), n. 4), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[74] Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 1.1), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[75] Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 1.2), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[76] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. r), nn. 2.1) e 2.2), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
[77] La Corte costituzionale, con ordinanza 17 - 21 giugno 2013, n. 156 (Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 8, comma 5, 13 e 16 sollevate, in riferimento agli articoli 3 , 11 , 24 , 76 , 77 e 111 della Costituzione , in riferimento agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 ), nonché in riferimento agli articoli 47 , 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea .
[78] In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 .
[79] Vedi, anche, l’art. 4, comma 2, D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 16-bis Enti di formazione[80]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis, lettera a), e 1-ter.[81]

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.

Note:
[80] Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. z), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[81] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità[82]
In vigore dal 25 gennaio 2025
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.[83]

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.

8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206 .
Note:
[82] Articolo modificato dall’art. 84, comma 1, lett. p), nn. 1) e 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[83] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 .
Art. 18 Organismi presso i tribunali
In vigore dal 20 marzo 2010
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.


Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
In vigore dal 20 marzo 2010
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.


CAPO IV
Disposizioni in materia fiscale e informativa
Art. 20 Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione[84]
In vigore dal 18 ottobre 2022
1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.[85]

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206 .

7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'am-montare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”.

Note:
[84] Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 . A norma degli artt. 35, comma 1 , e 41, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 , come modificati dall’art. 1, comma 380, lett. a), e c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 , le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
[85] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1 agosto 2023 .
Art. 21 Informazioni al pubblico
In vigore dal 20 marzo 2010
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 , la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

CAPO V
Abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie
Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
In vigore dal 20 marzo 2010
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ;».

Art. 23 Abrogazioni
In vigore dal 20 marzo 2010
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 , e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile . I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24 Disposizioni transitorie e finali[87]
In vigore dal 20 marzo 2010
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.[86]

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note:
[86] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 16-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 .
[87] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 , l’illegittimità costituzionale del presente articolo.