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Cassazione, sentenza 23 novembre 2023, n. 32552, sez. II civile
CONTRATTI – VENDITA – Immobiliare – Contratto preliminare – Assenza del certificato di abitabilità – Sentenza di trasferimento – Accordo ad hoc – Necessità.
In materia di vendita immobiliare, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l’ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l’ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l’ipotesi dell’inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.